mercoledì 5 maggio 2010

INCOSTITUZIONALE LA LEGGE SUL FOTOVOLTAICO DELLA REGIONE PUGLIA


















DICHIARATA INCOSTITUZIONALE LA LEGGE SUL FOTOVOLTAICO DELLA REGIONA PUGLIA N° 31 DEL 21 OTTOBRE 2008.

La Corte Costituzionale si è occupata della legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008, recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili…”.
Come è noto, con pronuncia n. 119 del 26 marzo 2010 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nella suddetta legge regionale.
In particolare sono state dichiarate incostituzionali quelle che si sono poste in contrasto con il principio previsto dall’art. 12 comma 10 del D.Lgs 387/2003 in virtù del quale l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di particolari impianti può avvenire solo sulla base di linee guida di competenza statale.
Né, dice la Corte, l’assenza di linee guida nazionali poteva giustificare la sostituzione di iniziativa legislativa da parte dell’ente regionale.
Particolare importanza, anche dal punto di vista pratico ed applicativo, risulta la dichiarazione di incostituzionalità delle norme relative alla possibilità di costruire impianti fotovoltaici (ma non solo) anche di una certa potenza, sulla base della sola D.I.A.
La Corte ritiene illegittima la norma, per contrasto con l’art. 12 comma 5 del D.Lgs 387/2003”…in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della D.I.A. possono essere individuate solo con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con la Conferenza unificata senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore costitutivo nel senso che i rapporti sorti in precedenza alla dichiarazione di incostituzionalità della norma non cadono automaticamente così come gli atti amministrativi sorti in precedenza non cadono automaticamente.
In seguito alla sua dichiarazione di incostituzionalità quella norma non può più essere utilizzata nei confronti di quei rapporti che dovranno sorgere in futuro, ma anche nei confronti di quelli già sorti purché non esauriti.
La dichiarazione di incostituzionalità di tali norme pone seri problemi applicativi alle amministrazioni comunali, le quali hanno la possibilità di esercitare il loro potere in autotutela intervenendo finanche in quei casi in cui avessero già rilasciato i propri atti autorizzativi.
La A.S.T. Associazione per lo Sviluppo del Territorio, tra le prime a porre la questione del deturpamento del paesaggio attraverso l’installazione degli impianti fotovoltaici segue con interesse l’evolversi della vicenda come con interesse seguirà l’azione dell’amministrazione in tale settore.

Dott. Silvio Molfetta